ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

SEZIONE DI GALLARATE

REGOLAMENTO

Art. 1

La sezione A.R.I di Gallarate, fondata il 12 giugno 1990, costituita in base all’articolo 50 dello Statuto Generale A.R.I., ha lo scopo di cooperare con gli organi associativi per un maggiore sviluppo dell’Associazione e per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 2

Fanno parte della Sezione i Soci A.R.I. e A.R.I. Club abitualmente domiciliati in Lombardia, che abbiano espresso tale volontà e che siano in regola con la quota associativa. Tale scelta impegna il Socio per almeno un anno solare.

Art. 3

Gli aspiranti Soci presenteranno domanda scritta di ammissione A.R.I. secondo quanto previsto dagli articoli 6,7,8,9 e 10 dello Statuto Generale A.R.I..

Il Consiglio di Sezione esprime parere a norma dei suddetti articoli.

Art.4

I Soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto a :

A) partecipare alle Assemblee

B) essere eletti alle cariche associative

C) partecipare alle votazioni sia in Assemblea che per referendum

D) ricevere le pubblicazioni della Sezione

E) servirsi della biblioteca della Sezione

F) servizio QSL

G) utilizzare il materiale radioelettrico di proprietà della Sezione

I punti D,E,G saranno regolamentati secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Sezione, il punto F sarà regolamentato da quanto stabilito dall’articolo 11 dello Statuto Generale A.R.I.

Art. 5

I Soci Juniores ( A.R.I. Radioclub ) hanno gli stessi diritti dei Soci A.R.I. ad eccezione dei punti B e C dell’articolo 4.

Art. 6

Sono organi di Sezione:

a) L’Assemblea dei Soci

b) Il Consiglio di Sezione

c) Il Collegio Sindacale

Art. 7

L’Assemblea Ordinaria è convocata una volta all’anno, entro il 31 marzo dal Consiglio di Sezione

Art.8

L’Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio di Sezione o il Collegio Sindacale lo riterranno opportuno, oppure quando ne sia fatta esplicita richiesta motivata in forma scritta da almeno un decimo dei Soci che godono dei diritti sociali di cui al precedente articolo 4.

Art. 9

Il luogo, la data e l’ora della convocazione saranno comunicato assieme all’ordine del giorno con preavviso di almeno 10 giorni. Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie saranno deliberanti se in prima convocazione raggiungono la partecipazione del 50% più uno dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

Art. 10

All’Assemblea Ordinaria sono sottoposti :

a) la relazione del Consiglio di Sezione sull’andamento economico e sulle attività svolte

b) il conto consuntivo dell’esercizio finanziario dell’anno precedente

c) la relazione del Collegio Sindacale

d) il bilancio preventivo dell’esercizio entrante

Art. 11

Il Consiglio di Sezione è composto da un minimo di 3 (tre ) ad un massimo di 5 ( cinque ) Membri eletti per referendum personale, segreto e diretto tra tutti i Soci della Sezione in regola con la quota associativa.

I componenti del Consiglio di Sezione durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di defezione di un componente, il Consiglio di Sezione stesso, provvederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti delle ultime votazioni senza dover ricorrere a nuove elezioni; esso rimarrà in carica sino allo scadere del mandato.

In caso non si raggiunga il numero minimo di tre membri del Consiglio di Sezione e uno del Collegio Sindacale, si procederà a nuove elezioni del Consiglio.

Solo ed esclusivamente per il Consiglio di Sezione, la cariche saranno cumulabili.

Il Consiglio di Sezione eletto , a sua volta, nomina tra i componenti :

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

SEGRETARIO

TESORIERE

CONSIGLIERE

Art. 12

Prerogativa del Consiglio di Sezione è di applicare e far rispettare tutti i regolamenti e norme vigenti nell’ambito della vita associativa.

Art. 13

Le elezione avvengono entro il 31 marzo mediante referendum indetto tra tutti i Soci aventi diritto al voto. Il Collegio Sindacale ha la responsabilità e le più ampie facoltà di organizzazione delle stesse.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente di sezione oppure dalla metà dei Consiglieri più uno e la convocazione sarà fatta dal Presidente, o dal Segretario, comunicando l’ordine del giorno con un preavviso di almeno 5 giorni.

In caso di necessità urgenti, il Consiglio Direttivo di sezione, potrà riunirsi previo un preavviso minimo di 24 ore a mezzo convocazione redatta dal Presidente o dal Segretario, effettuata in maniera telegrafica, telematica o simile.

Parte essenziale di detta riunione sarà solamente la trattazione e relative deliberazioni strettamente correlate ai motivi che ne hanno giustificato la convocazione urgente.

Sono considerate valide le riunioni a cui partecipano almeno tre consiglieri. Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Sezione possono partecipare anche i Soci solo se espressamente invitati dal Presidente. Il Consigliere che risulterà assente ingiustificato per tre volte consecutive, decade dalla carica e verrà sostituito con il primo della lista dei non eletti.

Art.15

Il Collegio Sindacale viene eletto per referendum personale segreto, diretto a tutti i Soci aventi diritto al voto. Tale Collegio è composto da un minimo di 1 ( uno ) ad un massimo di 3 ( tre ) Membri eletti per referendum personale, segreto e diretto tra tutti i Soci della Sezione aventi diritto al voto.

I componenti del Collegio Sindacale provvederanno a nominare il Presidente.

Il Collegio Sindacale rimane in carica per tre anni ed i componenti possono essere rieletti. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Sezione. E’ responsabile del controllo generale dell’amministrazione della Sezione e delle votazioni di cui cura l’organizzazione e lo scrutinio per il quale potrà farsi affiancare dai Soci.

Art. 16

In caso di defezione di un componente del Collegio Sindacale, esso verrà sostituito con il primo della lista dei non eletti alle ultime votazioni. Esso rimarrà in carica fino allo scadere del mandato.

In ogni altro caso, se non si raggiungerà la quota minima di un Sindaco, si procederà a nuove elezioni per il rinnovo dell’intero Collegio Sindacale.

Art.17

I Delegati del C.R.L. sono nominati dal Consiglio di Sezione.

Il Presidente è delegato di diritto. I Delegati partecipano di diritto ai lavori del Consiglio di Sezione.

L’incarico ha durata triennale ed i Delegati sono riproponibili.

Art. 18

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive sostenute, documentate e preventivamente deliberate dal Consiglio di Sezione.

Art. 19

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti i Soci, i quali sono tenuti a rispettare rigorosamente.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento, fa testo, quanto previsto per analogia o direttamente, dallo Statuto Generale A.R.I. e, dal Regolamento del Comitato Regionale Lombardia.

Il Regolamento è stato modificato con approvazione unanime dall’Assemblea Generale dei Soci della Sezione A.R.I. di Gallarate convocata in streaming il giorno 16 febbraio 2023.

Come da indicazioni suggerite dal Comitato Regionale Lombardia ( verbale C.R.L. del 22 gennaio 2024 punto 4 O.d.G. ) ) si è provveduto alla modifica richiesta, pertanto Il Regolamento della Sezione A.R.I. Gallarate è in vigore a partire da sabato 27 gennaio 2024.